Corruzione di minorenne: fare sesso in presenza di minori è reato

L’art. 609 quinquies c.p. – rubr. Corruzione di minorenne – punisce con la reclusione da 1 a 5 anni la condotta di chiunque compia atti sessuali in presenza di un minore di anni 14, al fine di farlo assistere.

Il termine corruzione, che dà il nome al delitto in disamina, non ha evidentemente alcuna attinenza con l’offerta di denaro rivolta ad un pubblico ufficiale, riferendosi piuttosto alla condotta testé descritta, ritenuta in grado di compromettere il sereno sviluppo psichico del minore e la sua capacità di autodeterminarsi in ambito sessuale.

Presupposto del reato è che l’atto sessuale venga compiuto alla presenza non solo fisica, ma anche psichica del minore, intesa quale assenza di cause impedienti la percezione sensoriale o la percettibilità psichica di ciò che viene compiuto in sua presenza. Ne consegue, a titolo esemplificativo, che la condotta posta innanzi a un minore che dorme o a un neonato non è punibile sulla base del principio di offensività, mancando in casi del genere alcuna lesione al bene giuridico tutelato.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena prevista dal 1° comma è sottoposto colui che faccia assistere il minore di anni 14 al compimento di atti sessuali o a rappresentazioni pornografiche, al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali. Tale condotta si connota, sostanzialmente, come prodromica al compimento di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609 quater, configurandosi tale ultimo delitto (con assorbimento del reato di corruzione di minorenne), nel caso di sua effettiva realizzazione.

Ai sensi del 3° comma, la pena è aumentata:

a) se il reato è commesso da più persone riunite;

b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;

c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena è invece aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza.

Dal punto di vista soggettivo, il reato di corruzione di minore è punito a titolo di dolo specifico (“al fine di far assistere il minore”). 

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui viene compiuto l’atto alla presenza del minore. Configurabile il tentativo.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.