La Restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.

La restituzione nel termine è un rimedio di carattere eccezionale, disciplinato dall’art. 175 c.p.p. e finalizzato a rimettere le parti nella facoltà ad esercitare un potere che si è estinto per l’inutile decorso di un termine processuale previsto a pena di decadenza.

Al suo interno, l’art. 175 c.p.p. prevede due differenti istituti di restituzione nel termine:

  • uno generico, che permette la restituzione in un termine processuale previsto a pena di decadenza , quando la parte (rectius,  pubblico ministero, le parti private e i difensori) prova di non averlo potuto osservare per caso fortuito o forza maggiore (art. 175 comma. 1);
  • uno specifico, che permette all’imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, di essere rimesso nel termine per proporre opposizione (art. 175 comma 2).

La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro 10 giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. La restituzione nel termine di tipo speciale, invece, deve essere richiesta  nel termine di 30 giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento.

Chi avanza una istanza di rimessione in termini ha l’onere di documentarla e di circostanziarla, segnalando all’organo destinatario della stessa, il quale ha il successivo onere di effettuare tutte le verifiche necessarie ad accertare l’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento da parte dell’imputato e la volontaria rinuncia a comparire o ad impugnare.

Sulla richiesta di restituzione decide il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell’esercizio dell’azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari; mentre, nel caso sia già intervenuta pronuncia della sentenza o del decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sull’impugnazione o sull’opposizione.

Nel procedimento per la restituzione in termine, il giudice competente provvede “de plano” sull’istanza, atteso che l’art. 175, comma 4 c.p.p. non opera alcun richiamo alla disciplina prevista dall’art. 127 c.p.p., salvo che sia in corso un procedimento principale celebrato con rito camerale, nel qual caso la decisione sull’istanza deve avvenire con le medesime forme.

L’ordinanza che concede la restituzione nel termine può essere impugnata soltanto con la sentenza che decide sull’impugnazione o sull’opposizione. Al contrario, l’ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine è autonomamente impugnabile: contro di essa, infatti, può essere proposto ricorso per Cassazione.

La restituzione, peraltro, può essere concessa una sola volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.