Decreto penale di condanna

Il procedimento per decreto penale di condanna è, tra i procedimenti alternativi al dibattimento, quello che meglio realizza la finalità di deflazione processuale, comune a tutti i procedimenti in parola. Esso, infatti, comporta l’eliminazione tanto dell’udienza preliminare che di quella dibattimentale.

Il rito nasce dalla scelta del Pubblico Ministero di presentare al G.i.p. una richiesta motivata di irrogare la sola pena pecuniaria, anche in sostituzione di pena detentiva, diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale (art. 459, comma 1, c.p.p.).

La richiesta deve essere presentata entro 6 mesi dalla iscrizione del nome dell’indagato nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p. Occorre, inoltre, che non sia necessario applicare una misura di sicurezza perché pericoloso l’autore del reato.

Si noti che la richiesta del Pubblico Ministero non deve essere preceduta dall’invio dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.

Se il Giudice ritiene congrua la pena indicata dal Pubblico Ministero, pronuncia decreto di condanna penale; in caso contrario, restituisce gli atti al Pubblico Ministero. Salvo restando che, anche in questa sede, trova applicazione l’art. 129 c.p.p., sicchè se lo ritiene il Giudice può anche pronunciare sentenza di proscioglimento.

Oltre allo sconto di pena, che può essere concesso sino alla metà rispetto al minimo edittale previsto dalla norma violata, questo procedimento presenta ulteriore benefici per l’imputato, in quanto il decreto penale:

  1. non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo;
  2. non comporta la condanna alle spese del procedimento ed il reato si estingue se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole;
  3. non viene menzionato nei certificati richiesti dai privati.

Dopo che è stato emesso, il decreto penale di condanna viene notificato all’imputato. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell’imputato, il Giudice revoca il decreto e restituisce gli atti al Pubblico Ministero.

Ricevuta la notifica, l’imputato può presentare opposizione nel termine di 15 giorni ed ottenere così lo svolgimento del dibattimento con la garanzia del contraddittorio nella formazione della prova. Altrimenti, può accettare il rito, rimanendo inerte (consenso tacito dell’imputato).

L’opposizione al decreto penale di condanna ha un effetto totalmente devolutivo. L’imputato corre il rischio di subire un trattamento sanzionatorio più rigoroso e di perdere i benefici concessi.

Con l’atto di opposizione, l’imputato può tuttavia chiedere l’ammissione all’abbreviato, al patteggiamento, all’immediato e chiedere la sospensione con messa alla prova o l’oblazione.

In mancanza di specifica richiesta di uno dei predetti procedimenti speciali, il Giudice revoca il decreto e cita l’imputato al dibattimento mediante l’istituto del giudizio immediato.

Il decreto penale notificato regolarmente e non opposto dall’imputato diventa irrevocabile. Ha efficacia di giudicato penale, ma non costituisce accertamento ai fini extrapenali (es. responsabilità civile).

Va ricordato, infine, come fino a poco tempo fa, la persona offesa poteva opporsi al procedimento per decreto ottenendo così di inibire all’imputato la possibilità di ottenere i benefici suddetti. Tale facoltà della persona offesa è stata tuttavia dichiarata incostituzionale dalla Corte delle leggi con la sentenza n. 23/2015 ( per un apprendimento sulla questione clicca qui).

Fonti:

  • Manuale breve di diritto processuale penale, P. Tonini, Giuffrè 2016.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.