Oblazione nel procedimento penale: articoli 162 e 162 bis cp

Con il termine oblazione, nel diritto penale, viene a indicarsi un’autonoma causa di estinzione dei reati di tipo contravvenzionale, puniti con la sola ammenda o con ammenda alternativa all’arresto.

L’oblazione può essere qualificata come una sorta di “depenalizzazione negoziata”, attraverso cui è possibile estinguere il reato adempiendo ad una obbligazione amministrativa. L’illecito penale si trasforma così in illecito amministrativo e si estingue nel pagamento volontario, da parte dell’imputato (o indagato) di una determinata somma di denaro stabilita dalla legge.

Le norme che disciplinano tale istituto sono gli artt. 162 e 162-bis del codice penalenonché l’art. 141 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.

Oblazione nelle contravvenzioni: disciplina

L’oblazione può distinguersi in obbligatoria o semplice  e in facoltativa  o speciale, a seconda del potere o dovere incombente in capo al Giudicante di ammettere l’imputato al pagamento della somma dovuta ai fini di estinzione del reato.

L‘oblazione c.d. semplice (art. 162 c.p.) riguarda le contravvenzioni punite solo con ammenda: in tale ipotesi il reato si estingue con il pagamento di una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo di ottenere l’estinzione del reato, tant’è che il giudice, qualora abbia verificato l’esistenza delle condizioni formali che legittimino l’oblazione, è obbligato a consentirla, dichiarando, però, l’estinzione del reato solo dopo il pagamento della somma richiesta. Il pagamento estingue di diritto il reato.

L’Oblazione c.d. speciale (art. 162 bis c.p.) riguarda, invece, le contravvenzioni punite, alternativamente, con l’arresto o con l’ammenda ed ai fini di estinzione del reato occorre effettuare il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre – ovviamente anche in questo caso – le spese del procedimento.

A differenza dell’oblazione semplice, in cui l‘organo giudicante non entra nel merito dell’istanza, ma svolge un controllo formale, nella oblazione facoltativa la valutazione del Giudice è discrezionale, dovendo egli avere riguardo “alla gravità del fatto” ex art. 133 c.p. Inoltre, l’oblazione speciale non può essere applicata se è contestata la recidiva reiterata (v. art. 99 c.p.), se è ritenuta l’abitualità nelle contravvenzioni o la professionalità nel reato (v. art. 104), ovvero se permangono le conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. Infine, a differenza dell’oblazione ordinaria, tale causa di estinzione del reato non opera di diritto.

L’istanza di oblazione, sia obbligatoria che facoltativa, deve essere presentata al Giudice prima dell’apertura del dibattimento, da parte del difensore, munito di apposita procura speciale, ovvero direttamente dall’imputato laddove presente all’udienza.

L’istanza può essere altresì proposta prima che si proceda per decreto di condanna.

Ai sensi dell’art. 141 comma 2 disp. att. c.p.p., il Pubblico Ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale, può avvisare l’interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facoltà di chiedere di essere ammesso all’oblazione. In tal caso, ove l’istanza venga presentata, il PM trasmette gli atti del procedimento al Giudice per le indagini preliminari, il quale provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto.

Ove il Pubblico Ministero non abbia dato il relativo avviso e abbia presentato richiesta di procedere per decreto al GIP, quest’ultimo, con il decreto penale di condanna, avverte l’imputato della relativa facoltà. Qualora venga proposta domanda di oblazione, il giudice, acquisito il parere del Pubblico Ministero, se respinge la domanda pronuncia ordinanza disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al pubblico ministero; altrimenti ammette all’oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all’interessato. Nell’ordinanza viene altresì fissato un termine entro il quale dovrà essere effettuato il pagamento della somma a titolo di oblazione.

Come pagare la somma stabilita dal Giudice a titolo di oblazione

Il pagamento dell’oblazione deve essere effettuato utilizzando il MODELLO F23 entro il termine stabilito dal Giudice nell’ordinanza di ammissione all’istituto, presso uno dei seguenti sportelli:

  • Concessionario E.S.A.T.R.I. s.p.a.;
  • Ufficio Postale;
  • Banca/Istituto di credito.

Effettuato il pagamento, una delle distinte dovrà essere depositata nella cancelleria del Giudice, il quale, avuta così prova del pagamento, emette sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, ove risulti già esercitata l’azione penale nei confronti dell’imputato; diversamente, se ci si trova ancora nella fase delle indagini preliminari, il GIP – su richiesta del PM – dispone l’archiviazione del procedimento.

Come compilare il modello F23 per il pagamento dell’Oblazione

Ecco come compilare il modello F23 per pagare la somma a titolo di oblazione:

  1. COGNOME, DENOMINAZIONE…: indicare le generalità ed il codice fiscale del soggetto tenuto al pagamento;
  2. COGNOME, DENOMINAZIONE…: non compilare;
  3. UFFICIO O ENTE: indicare come codice 9BX e come sub. codice RG (clicca qui qui per la tabella completa dei codici uffici o enti territoriali);
  4. CO. TERRITORIALE: indicare il codice identificativo del comune di ubicazione dell’ufficio o dell’ente al quale va riferito il versamento (clicca qui per l’elenco completo dei codici territoriali);
  5. CAUSALE: indicare come codice PA;
  6. ESTREMI DELL’ATTO O DEL DOCUMENTO: indicare il numero del Registro generale del procedimento cui va riferita l’oblazione (esempio: il proc. Nr. 1234/08 R.G.G.I.P. viene riportato come segue =20081234RGGIP);
  7. CODICE TRIBUTO: al primo rigo indicare il codice 741T relativo alla somma versata a titolo di oblazione, mentre al secondo rigo indicare il codice 773T, relativo invece alle spese processuali;
  8. DESCRIZIONE: al primo rigo indicare la voce oblazione ed al secondo rigo la voce spese processuali.
  9. IMPORTO: al primo rigo indicare in cifre la somma dovuta a titolo di oblazione, mentre al secondo rigo indicare la somma delle spese processuali di cui alla distinta consegnata dalla cancelleria;
  10. COD. DESTINATARIO: non compilare.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.