Sequestro di persona (art. 605 c.p.) e violenza sessuale (art. 609-bis c.p.): concorso di reati o concorso apparente di norme?

palazzo corte di cassazione

Segnaliamo ai lettori una recentissima sentenza, la n. 9937/2016, emessa dalla terza Sezione della S.C. di Cassazione , con la quale vengono precisati i rapporti tra il delitto di sequestro di persona (art. 605 c.p.) e quello di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.).

Guardando preliminarmente al caso di specie, l’imputato era stato condannato dal Giudice del merito per i delitti di lesioni aggravate, sequestro di persona e violenza sessuale ai danni della propria moglie, tutti riuniti dal vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 81 c.p.

Veniva infatti accertato che l’uomo aveva costretto – mediante minaccia – la donna a salire su un’auto, per trasportarla in un luogo ove ella sarebbe stata vittima di violenza sessuale.

Nel ricorso per cassazione,  l’imputato lamentava la falsa applicazione dell’art. 605 c.p., argomentando che il delitto di sequestro di persona avrebbe dovuto ritenersi assorbito nel delitto di violenza sessuale, in quanto la privazione di libertà della donna sarebbe stata strumentale alla realizzazione della successiva violenza carnale.

In motivazione, i giudici di legittimità, evidenziano tuttavia come non ogni privazione della libertà personale, che risulti pur connessa strumentalmente alla consumazione del delitto di violenza sessuale, assurge ad elemento costitutivo del medesimo tanto da restare in esso assorbito (v. reato progressivo).

Occorre, infatti, accertare se tale privazione della libertà personale sia stata posta in essere al fine di creare le migliori condizioni per commettere la violenza carnale, o se piuttosto essa sia posta in essere contestualmente alla violenza, in ciò concretandosi la menomazione della sfera di autodeterminazione della vittima.

Ebbene,  nelle ipotesi del primo tipo, si deve ritenere che i due delitti concorrano tra loro (concorso di reati) , in quanto la privazione della libertà non è strettamente necessaria alla consumazione del delitto ex art. 609 bis c.p., protraendosi oltre il tempo occorrente per compierlo. I beni giuridici che verrebbero lesi da condotte di tal tipo sono inoltre diversi: libertà di movimento da un lato, e libertà sessuale dall’altro.

Diversamente,  nel caso di perfetta contestualità tra violenza sessuale e limitazione della libertà personale, l’agente andrà condannato esclusivamente per il delitto di violenza sessuale, restando il sequestro di persona in esso assorbito quale elemento strutturale del delitto da ultimo citato.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.