Articolo 624 bis cp: furto in abitazione e furto con strappo

L’art. 624 bis – “furto in abitazione e furto con strappo” – è stato introdotto nel codice penale dalla legge 128/2001 (c.d. “pacchetto sicurezza”), la quale ha sostanzialmente trasformato in fattispecie di reato autonome ciò che era  precedentemente previsto quali circostanze aggravanti del delitto di furto, di cui all’art. 625, 1° comma, nn. 1 e 4, c.p.

Furto in abitazione

Il furto in abitazione è previsto al 1° comma: Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.”

A ben vedere, ciò che caratterizza tale fattispecie rispetto al furto comune è il nesso finalistico tra l’introduzione nella privata dimora (o nelle pertinenze di essa) e l’impossessamento della cosa mobile altrui oggetto di furto; ne consegue che il furto in abitazione non può dirsi configurato quando l’agente si sia introdotto nella privata dimora o sue pertinenze con il consenso della vittima, salvo che non l’abbia carpito con l’inganno (cfr. Cass. n. 13582/2010).

L’introduzione che dà luogo a furto in abitazione deve infatti essere illegittima, cioè effettuata senza averne diritto e contro il consenso dell’avente diritto.

Si tratta, dunque, di un reato complesso, composto da un furto comune e una violazione di domicilio, e plurioffensivo, essendo posto a tutela sia dell’interesse patrimoniale leso dalla sottrazione altrui, sia, in subordine, della sicurezza individuale.

Quanto alla nozione di privata dimora, deve rilevarsi come essa vada intesa in senso molto più ampio di quella generica di abitazione, ricomprendendo non solo i luoghi in cui il soggetto conduce la propria vita domestica, ma anche “tutti quei luoghi nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata” (cfr. Cass. n. 2768/2015), compresi i luoghi utilizzati per lo svolgimento di attività di natura professionale, culturale o politica.

Dal punto di vista soggettivo, al dolo specifico del furto (finalità di trarre un profitto) si accompagna la coscienza e la volontà d’introdursi in un luogo con la consapevolezza che la dimora o la sua pertinenza è altrui.

Il furto in abitazione si consuma quando il soggetto, dopo aver fatto ingresso nel luogo di privata dimora, si impossessa del bene mobile altrui.

Furto con strappo, c.d. scippo

Il comma 2 dell’art. 624-bis c.p. disciplina, invece, il furto con strappo” (c.d. scippo) che si configura nell’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, “strappandola di mano o di dosso alla persona”.

La norma è posta più che altro a tutela del patrimonio, per cui la violenza si riferisce alle sole cose oggetto di sottrazione e diretta unicamente a vincere l’eventuale resistenza della persona offesa. Tale criterio di prevalenza differenzia la fattispecie dalla rapina, in cui invece la violenza fisica è rivolta direttamente alla persona.

Più, in particolare, “si configura il furto con strappo quando la violenza è immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, anche se, a causa della relazione fisica intercorrente tra cosa sottratta e possessore, può derivare una ripercussione indiretta e involontaria sulla vittima, mentre ricorre la rapina allorché la “res” è particolarmente aderente al corpo del possessore e questi, istintivamente e deliberatamente, contrasta la sottrazione, cosicché la violenza necessariamente si estende alla sua persona, dovendo l’agente vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente al normale contatto della cosa con essa” (Cass. n.. 49832/2013).

Per quanto riguarda le pene, sono le stesse previste per il comma 1; per gli altri elementi costitutivi, valgono quelli previsti per il furto semplice.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.