Colpa medica: negligenza, imprudenza e imperizia alla luce della Gelli-Bianco

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco, è richiesto al giudice di merito, com’è noto, un accurato inquadramento della condotta del sanitario, sotto processo per colpa medica, in una delle tre nozioni di negligenza, imprudenza, imperizia. A far chiarezza in ordine al distinguo tra di esse, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24384/18, depositata lo scorso 30 maggio.

Dalla motivazione della sentenza:

In dottrina, in termini affatto generali e necessariamente imprecisi, si tende ad ascrivere alla categoria dell’imperizia il comportamento del soggetto inosservante delle regole cautelari perché “inesperto”, soprattutto sul piano esecutivo; alla categoria della negligenza il comportamento del soggetto inosservante per non avere fatto ciò che era doveroso fare; alla categoria dell’imprudenza il comportamento del soggetto inosservante per avere fatto ciò che era doveroso non fare. Ma, a fronte di tali tentativi, si è rilevata la sussistenza di margini talora evanescenti e sovrapponibili, tra le tre nozioni appena richiamate.

In giurisprudenza, con particolare riguardo ai casi di responsabilità per delitti colposi in ambito sanitario, un primo consolidato indirizzo tendeva a distinguere la valutazione della responsabilità colposa dell’esercente la professione sanitaria a seconda che egli avesse operato con imperizia, ovvero con negligenza o imprudenza (cfr. ex multis Sez. IV, n. 12249 del 05/11/1984 – dep. 1985, Pinedda):

  • nel primo caso (imperizia), si prendevano a riferimento i parametri indicati dall’art. 2236 c.c., secondo il quale la responsabilità é limitata al dolo o alla colpa grave se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà;
  • nel secondo caso (negligenza o imprudenza), si giudicava secondo gli ordinari parametri della responsabilità colposa in ambito penale.

Nel tempo, il citato indirizzo cedette il posto ad un altro e più rigoroso orientamento, in cui si escludeva che lo statuto della colpa professionale del sanitario in ambito penalistico potesse articolarsi in modo differenziato rispetto alle generali previsioni riguardanti la colpa penale.

Si legge ad esempio, nella sentenza Lazzeri del 1991 (Sez IV, n. 4028 del 22/02/1991) che la colpa professionale del sanitario “deve essere valutata con larghezza e comprensione per la peculiarità dell’esercizio dell’arte medica e per la difficoltà dei casi particolari, ma pur sempre nell’ambito dei criteri dettati per l’individuazione della colpa medesima dall’art. 43 c.p. Tale accertamento non può essere effettuato in base al disposto dell’art. 2236 del codice civile, secondo cui il prestatore d’opera é esonerato dall’obbligo del risarcimento dei danni, quando la prestazione implichi la  soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, tranne che nell’ipotesi di commissione del fatto con dolo o colpa grave. L’applicabilità di tale norma é esclusa dalla sistematica disciplina del dolo e della colpa in diritto penale per la quale il grado della colpa é previsto solo come criterio per la determinazione della pena, o come circostanza aggravante, e mai per determinare la stessa sussistenza dell’elemento psicologico del reato, sicché il minor grado della colpa non può avere in alcun caso efficacia scriminante“.

Tuttavia, più di recente, la Corte regolatrice ha riconosciuto che il principio civilistico di cui all’art. 2236 c.c.., che assegna rilevanza soltanto alla colpa grave, “può trovare applicazione in ambito penalistico come regola di esperienza cui attenersi nel valutare l’addebito di imperizia, qualora il caso concreto imponga la soluzione di problemi di speciale difficoltà ovvero qualora si versi in una situazione di emergenza, in quanto la colpa del terapeuta deve essere parametrata alla difficoltà tecnico-scientifica dell’intervento richiesto ed al contesto in cui esso si é svolto. Ne consegue che non sussistono i presupposti per parametrare l’imputazione soggettiva al canone della colpa grave ove si tratti di casi non difficili e fronteggiabili con interventi conformi agli standard” (Cass. Sez. IV, n. 4391 del 22/11/2011 – dep. 2012, Di Leila).

Successivamente, in seguito all’entrata in vigore della Legge Balduzzi, accanto a sentenze nelle quali si ritiene necessario accertare “se vi sia stato un errore determinato da una condotta negligente o imprudente” pur a fronte del rispetto di linee guida accreditate presso la comunità scientifica (Sez. IV, n. 18430 del 05/11/2013 – dep. 2014, Loiotila), ve ne sono altre secondo le quali la disciplina di cui all’art. 3 della legge Balduzzi, pur trovando terreno d’elezione nell’ambito dell’imperizia, può tuttavia venire in rilievo anche in ipotesi di errori connotati da profili di colpa generica diversi dall’imperizia (Sez. IV, n. 23283 del 11/05/2016, Denegri).

Con l’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco, il parametro dell’imperizia ha assunto, come si é visto, maggior rilievo. Dopo una travagliata vicenda interpretativa, la questione della corretta interpretazione da dare al citato art. 6 della Legge 24/2017 (introduttivo dell’art. 590-sexies c.p.) é stata devoluta alle Sezioni Unite, le quali, con sentenza resa il 21 dicembre scorso (Sez. Unite, n. 8770 del 21/12/2017, ric. Mariotti), hanno affermato il seguente principio di diritto:

“L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:
a) se l’evento si é verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;
b) se l’evento si é verificato per colpa (anche “lieve’) da imperizia quando il caso concreto non é regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
c) se l’evento si é verificato per colpa (anche “lieve’) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto;
d) se l’evento si é verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni, di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico”.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, appare evidente che non può prescindersi da un accurato inquadramento della condotta del sanitario non solo con riguardo al fatto che essa rispettasse o meno le linee guida o le buone pratiche, ma anche con riguardo al fatto che la stessa potesse qualificarsi come improntata a imperizia, o a negligenza, o a imprudenza.

Naturalmente uno dei problemi che si pongono, una volta inquadrata la condotta colposa dell’imputato in conseguenza di tale assetto interpretativo, sarà quello costituito dall’individuazione della legge penale più favorevole in relazione ai singoli casi concreti, anche risalenti ad epoca antecedente gli ultimi interventi legislativi, in base a quanto previsto dalle disposizioni sulla successione delle leggi penali nel tempo.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 24384/18.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.