Le misure cautelari reali: il sequestro preventivo e conservativo

Il codice prevede due tipologie di misure cautelari reali: il sequestro preventivo e il sequestro conservativo. In particolare, il sequestro preventivo mira a impedire che una cosa pertinente al reato possa essere utilizzata per aggravare o protrarre le conseguenze dello stesso; il sequestro conservativo, invece, tende a evitare che diminuiscano o si disperdano le garanzia patrimoniali (beni di proprietà dell’imputato o del responsabile civile), che servono al procedimento ai fini di pagamento delle spese di giustizia o delle somme dovute dal condannato a titolo di risarcimento del danno alla parte offesa.

Dalle misure cautelari reali va tenuto distinto il sequestro probatorio, il quale costituisce un mezzo di ricerca della prova, diretto all’acquisizione di un elemento di prova, preesistente, all’interno del procedimento penale.

A differenza di quanto previsto per le misure cautelari personali, quelle reali sono applicabili nei procedimenti per qualsiasi genere di reato, comprese le contravvenzioni.

Il sequestro conservativo

Ai sensi dell’art. 316 c.p.p., il sequestro conservativo è disposto dal Giudice sulla base di due distinti presupposti:

  • se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato, e, in tal caso, il provvedimento di sequestro è richiesto dal pubblico ministero;
  • se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, e, in tal caso, la misura preventiva può essere richiesta dalla parte civile.

La misura può avere ad oggetto beni mobili o immobili, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, e può essere richiesto in ogni stato e grado del processo di merito.

Attesa la natura meramente conservativa di questa misura, il codice di rito prevede che non si debba disporre il sequestro se “l’imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell’articolo 316″; in tale ipotesi, “il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata”.

Per effetto del sequestro i crediti predetti si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi. In seguito alla pronuncia di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile si assiste alla conversione del sequestro in pignoramento (art. 320 c.p.p.).

La Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che il sequestro conservativo può essere disposto sulla base di un giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione delle garanzie patrimoniali del debitore, non assumendo rilievo alcuno il fatto che le predette garanzie possano essere disperse per effetto dell’attività del debitore stesso o per ragioni indipendenti dalla sua condotta e dovendo essere valutate in senso negativo anche tutte quelle operazioni che rendano semplicemente più difficile il recupero del credito (Cass. n. 39524/2016).

Il sequestro è eseguito dall’ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l’esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili.

Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l’interessato può proporre incidente di esecuzione.

Ex art. 318 c.p.p., contro l’ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia interesse può proporre richiesta di riesame, anche nel merito. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento.

Il sequestro preventivo

Ai sensi dell’art. 321 c.p.p., il sequestro preventivo è disposto con decreto motivato dal Giudice del merito (prima dell’esercizio dell’azione penale, dal GIP), su richiesta del PM, “quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati“.

Si considera implicito il presupposto che attiene al c.d. fumus delicti inteso in senso oggettivo, e cioè l’esigenza che sia accertata la sussistenza di elementi idonei a suffragare la configurabilità in concreto della fattispecie di reato ipotizzata. E’ inoltre necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro preventivo deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la “res” ed il reato commesso.

Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.

Quando “nel corso delle indagini preliminari non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice“, il sequestro preventivo è disposto, dal PM o dalla Polizia giudiziaria,  sempre con decreto motivato, che va convalidato dal Giudice entro 48 ore.

Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell’interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dalla legge. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell’interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.