Il DdL Anti-corruzione è legge: novità anche in tema di prescrizione

Il DdL Anti-corruzione (c.d. Legge spazza-corrotti) è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati lo scorso 18 dicembre 2018, introducendo importanti novità in materia di contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, prescrizione del reato e trasparenza dei partiti politici.

Tra le principali novità del DdL_anti-corruzione  figurano:

  • la modifica dell’istituto della prescrizione, attraverso un intervento sugli artt. 158, 159 e 160 c.p. A partire dal 1° gennaio 2020, la decorrenza del termine di prescrizione verrà individuata «per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione». Si prevede, inoltre, che il corso della prescrizione rimanga sospeso dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto;
  • introduzione del c.d. DASPO contro i corrotti, ovvero l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (per i soggetti privati, in particolare per gli imprenditori) e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per i pubblici ufficiali, da un minimo di 5 anni fino all’interdizione a vita;
  • inasprimento delle pene per i reati di corruzione, con il minimo che passa da 1 a 3 anni e il massimo che passa da 6 ad 8 anni di reclusione:
  • introduzione della possibilità di utilizzare agenti sotto copertura anche per i reati di corruzione, nonché la possibilità di disporre le intercettazioni con il captatore elettronico;
  • procedibilità d’ufficio per il delitto di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
  • ripristino introduzione della procedibilità d’ufficio per talune ipotesi aggravate del delitto di appropriazione indebita (art. 646 c.p.);
  • la sospensione condizionale della pena è subordinata alla restituzione dei soldi ricevuti dal corrotto o dei soldi consegnati dal corruttore, ovvero la somma equivalente al prezzo o al profitto del reato;
  • in caso di condanna relativa ai reati di peculato (escluso quello d’uso), di malversazione a danno dello Stato, di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di  concussione, di corruzione (nelle varie forme previste, anche aggravata), di indebita induzione a dare o promettere, di istigazione alla corruzione e di traffico di influenze illecite, il giudice, nel concedere la sospensione condizionale, può disporre che questa non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  • eliminazione della necessità della richiesta del Ministro della giustizia o della denuncia della persona offesa per il perseguimento dei reati di corruzione e altri delitti contro la pubblica amministrazione commessi all’estero;
  • l’inclusione nell’ambito dell’art. 4 bis l. 354 del 1975 delle fattispecie delittuose di cui agli artt. 314, co. 1, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, co. 1, 320, 321, 322 e 332 bis c.p., con conseguente impossibilità per i condannati di essere ammessi al lavoro esterno, alla fruizione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, ad eccezione della liberazione anticipata. L’ostatività all’ammissione ai citati benefici cessa quando ricorre l’ipotesi della collaborazione di cui all’art. 323 bis, co. 2, c.p.;
  • con l’introduzione dell’art. 287 bis c.p. è stato ampliato il ventaglio delle misure cautelari con l’introduzione di una nuova misura interdittiva, e cioè il divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione, ricalcata sul modello della sanzione accessoria di cui all’art. 32 quater c.p.;
  • inclusione del reato di cui all’art. 346 bis c.p. tra i reati presupposti di cui al d.lgs. 231/2001, in materia di responsabilità degli enti, ed aumento della durata delle sanzioni interdittive a carico delle persone giuridiche per i reati già previsti contro la pubblica amministrazione;
  • causa di non punibilità di cui all’art. 384 ter c.p., per chi si ravvede, si autodenuncia e collabora con la giustizia. Ma il ravvedimento deve avvenire entro 4 mesi dalla commissione del reato;
  • per i reati di corruzione la confisca dei beni rimane valida anche in caso  amnistia o prescrizione, purché il processo abbia prodotto una condanna almeno di primo grado;
  • in tema di donazioni a favore di partiti e movimenti politici, viene stabilito che ogni donazione superiore ai 500 euro annui debba avvenire con modalità trasparenti e quindi il nome del donante deve essere pubblicato online;
  • confermato l’obbligo di pubblicare online il curriculum e il certificato penale dei candidati alle elezioni politiche e amministrative per i Comuni con più di 15 mila abitanti;
  • infine, vengono introdotte norme più stringenti per le fondazioni, che vengono equiparate ai partiti politici e, quindi, sottoposte agli stessi obblighi sulla trasparenza validi per i partiti e i movimenti politici.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.