Termine delle indagini preliminari e procedimento di proroga

Le indagini preliminari hanno un termine di durata, sia quando si procede contro ignoti, sia quando è stato possibile identificare un indagato.

Nel procedimento contro ignoti, la decorrenza di detto termine prende avvio dalla data di iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro. Entro sei mesi, il Pubblico Ministero – sulla base dei risultati degli atti d’indagini espletati – potrà chiedere l’archiviazione, se è rimasto ignoto l’autore del reato, o la proroga del termine per poter proseguire le indagini, ove ritenga di poter così giungere all’identificazione dell’autore del reato proseguendo le indagini.

Il G.i.p., in tale ultima ipotesi, avrà l’importante compito di verificare – onde evitare elusioni alla disciplina dettata dal codice di rito – se per il fatto di reato effettivamente risulti impossibile l’individuazione del presunto autore. Poiché, ove il Giudice ritenga che il reato possa già attribuirsi a soggetto individuabile, ordinerà che il nome di questi venga immediatamente iscritto nel relativo registro con decorrenza di un nuovo termine semestrale, entro la scadenza del quale il Pubblico Ministero dovrà assumere le sue determinazione in ordine al procedimento (archiviazione o rinvio a giudizio) o, eventualmente, chiedere un’ulteriore proroga.

Nel procedimento contro un indagato invece, il termine di durata delle indagini inizia a decorrere dal momento in cui il nome di questi è iscritto nel registro delle notizie di reato e la sua ordinaria durata è di sei mesi. La durata diventa di un anno, ove si proceda per taluno dei gravi delitti indicati nell’art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p., e cioè per delitti gravi o di criminalità organizzata.

Se, una volta scaduto il termine, il Pubblico Ministero non è in grado di formulare né una richiesta di rinvio a giudizio, né una richiesta di archiviazione, lo stesso deve chiedere al G.i.p. la proroga, prima della scadenza del termine.

Mentre la prima richiesta di proroga può essere motivata in base ad una generica giusta causa, le proroghe successive potranno essere chieste solo nei casi di particolare complessità  delle indagini, ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato. Vi sono, tuttavia, delitti per i quali la proroga non può essere concessa per più di una volta, quali – ad esempio – il reato di maltrattamenti in famiglia, di atti persecutori o, ancora, di omicidio e lesioni colpose per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (cfr. art. 406 c.p.p.). Ciascuna proroga può essere autorizzata dal G.i.p. per un termine non superiore a sei mesi.

Le proroghe non possono, con ogni evidenza, essere concesse all’infinito. Il codice, infatti, stabilisce un termine massimo di durata, comprensivo delle proroghe. Il termine ordinario è di 18 mesi, che diventa di due anni nel caso si proceda per delitti di cui all’art. 407, comma 2, lettera a); nel caso le indagini siano particolarmente complesse per il numero di reati collegati o di indagati o di persone offese; nel caso in cui le indagini richiedano il compimento di atti all’estero; o, infine, se si tratta di procedimenti collegati.

Alla scadenza del termine massimo, il Pubblico Ministero è costretto a presentare comunque una richiesta (archiviazione o rinvio a giudizio), anche se non convinto della fondatezza della stessa. La sua inerzia, diversamente, costituirà uno dei casi di avocazione delle indagini ex art. 412, comma 1, c.p.p.

Il codice regola due procedimenti di proroga, uno ordinario e uno speciale, avente ad oggetto le indagini per i delitti di criminalità organizzata mafiosa, di terrorismo o concernenti la violenza sessuale o la pedofilia.

Il procedimento speciale si caratterizza per l’assenza del contraddittorio sulla richiesta del Pubblico Ministero, decidendo il Giudice de plano, con ordinanza emessa entro dieci giorni dalla richiesta.

Nel procedimento ordinario invece, il G.i.p. dovrà aver cura che la richiesta di proroga, presentata dal Pubblico Ministero, venga notificata sia all’indagato che alla persona offesa che abbia dichiarato di volerne essere informata, con l’avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque dalla notificazione; dalla scadenza di detto termine decorrerà l’ulteriore termine di dieci giorni entro cui il G.i.p. deve decidere sulla richiesta.

Qualora il Giudice ritenga, allo stato degli atti, di accogliere la richiesta di proroga, decide senza udienza. Diversamente, fissa la data di un’udienza e ne fa dare avviso al Pubblico Ministero, all’indagato e all’offeso. Il procedimento si svolgerà in camera di consiglio, al termine della quale il Giudice deciderà con ordinanza non impugnabile. Si noti che, ove il Giudice respinga la richiesta del Pubblico Ministero, quest’ultimo deve formulare l’imputazione o chiedere l’archiviazione della notizia di reato.

Gli atti di indagini  compiuti oltre la scadenza del termine sono inutilizzabili, non solo in fase dibattimentale, ma anche nelle fasi anteriori. Tuttavia, se prima della scadenza, il Pubblico Ministero aveva richiesto al G.i.p. l’autorizzazione alla proroga del termine e questa venga concessa (anche successivamente), si ritiene che gli atti così compiuti siano comunque utilizzabili.

Sono altresì utilizzabili, anche se compiuti oltre la scadenza del termine, gli atti di indagini compiuti dal Pubblico Ministero, su richiesta dell’indagato cui sia stato notificato l’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p.

Fonti:

  • Manuale di diritto processuale penale, P. Tonini, Giuffrè, 2016.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.