La citazione diretta a giudizio innanzi al Tribunale Monocratico

I casi in relazione ai quali è previsto si proceda tassativamente a citazione diretta a giudizio innanzi al Tribunale Monocratico sono fissati nell’art. 550 c.p.p.: il processo si instaura, cioè, senza previa richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero con conseguente fissazione dell’udienza preliminare.

Il sacrificio di questa garanzia viene parzialmente compensato dal fatto che il rappresentante dell’accusa è tenuto ad osservare – a pena di nullità del decreto – le disposizioni di cui all’art. 415 bis c.p.p. – come esplicitamente gli impone l’art. 550 comma 1 2a parte c.p.p. –, ponendo quindi l’imputato in condizione di esporre le proprie difese, nonché di ottenere il compimento di eventuali atti di investigazione da parte del pubblico ministero.

L’art. 550 prevede che Il pubblico ministero eserciti l’azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva (c.d. criterio quantitativo); nonché – prosegue il comma 2 – allorchè si proceda per uno dei seguenti reati (criterio qualitativo):

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336 del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 337 del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’articolo 343, secondo comma, del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell’articolo 349, secondo comma, del codice penale;

e) rissa aggravata a norma dell’articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell’articolo 590 bis del codice penale;

f) furto aggravato a norma dell’articolo 625 del codice penale;

g) ricettazione prevista dall’articolo 648 del codice penale.

Ove il pubblico ministero disponga la citazione diretta per un reato invece perseguibile mediante richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi dell’art. 550 comma 3 c.p.p., laddove le parti eccepiscano tale vizio entro il termine previsto dall’art. 491 comma 1 c.p.p. (rectius, subito dopo l’accertamento della costituzione delle parti in giudizio e prima dell’apertura del dibattimento), il il giudice disporrà con ordinanza la trasmissione degli atti nuovamente al pubblico ministero affinchè proceda ritualmente.

Al contrario, è da considerare abnorme, in quanto determina una indebita regressione del procedimento, l’ordinanza del Gup che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero sull’erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio.

L’art. 551 comma 1 c.p.p. prevede inoltre che, in caso di procedimenti connessi, ove la citazione diretta a giudizio sia ammessa soltanto per alcuni di essi, il pubblico ministero sia tenuto a presentare per tutti la richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell’art. 416 c.p.p.

Il decreto di citazione diretta a giudizio va notificato all’imputato ed al suo difensore almeno 60 giorni prima della data fissata per l’udienza (salvo nei casi di urgenza ove il termine è ridotto a 45 giorni) e, a pena di nullità, deve presentare alcuni determinati requisiti previsti dall’art. 552 c.p.p.

Al di là delle indicazioni utili all’identificazione dell’imputato, del difensore, delle parti private e della persona offesa, se identificata, va inserita pure «l’enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge», nonché del giudice competente per il giudizio, del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, e dell’«avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia».

Completano poi il contenuto generico: l’avviso all’imputato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, da sostituire con uno d’ufficio laddove il primo manchi; l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato nella segreteria del pubblico ministero a disposizione delle parti e dei difensori; nonché – alla stregua di ogni altro provvedimento giudiziale – la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che lo assiste.

Quanto agli elementi che contraddistinguono il contenuto specifico del decreto, va segnalato l’avviso che l’imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, possa avanzare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena, ovvero la domanda di oblazione.

Se gli elementi che integrano il contenuto generico del decreto realizzano, in misura più o meno determinante, la vocatio in ius dell’imputato, quelli che integrano il contenuto specifico servono per stimolare quest’ultimo a chiedere un epilogo non dibattimentale del processo.

Il decreto è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente: l’enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza; l’indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia; l’avviso che l’imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio; l’avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste di accesso ai riti alternativi o richiesta di oblazione.

Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell’art. 416, comma 2.  Al deposito degli atti segue la formazione del fascicolo che risulta di esclusiva competenza del pubblico ministero.

Il fascicolo del dibattimento e il decreto di citazione notificato vengono materialmente trasmessi dal pubblico ministero al giudice dell’udienza di comparizione subito dopo la notificazione del decreto stesso.

L’art. 554 c.p.p. riconosce al giudice per le indagini preliminari la competenza ad assumere gli atti urgenti a norma dell’art. 467 c.p.p., nonché a provvedere sulle misure cautelari, fino al momento in cui il decreto di citazione, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non perviene al giudice dell’udienza di comparizione.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.