Il divieto di pubblicazione di atti (e del loro contenuto) e gli atti coperti dal segreto

La disciplina relativa alla conoscenza pubblica degli atti del procedimento è contenuta negli artt. 114 e 329 c.p.p., quest’ultimo specificamente dedicato agli atti coperti dal segreto di indagine.

Dispone testualmente l’art. 114:

È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto. 

È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. 

Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni. 

È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall’articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.

Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell’interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell’ultimo periodo del comma 4. 

È vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell’interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto ii sedici anni, può consentire la pubblicazione. 

6-bis. È vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta. 

È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto. 

Dalla lettura del 1° e del 7° comma emerge come il Legislatore abbia inteso due tipi di divieto di pubblicazione, che si distinguono relativamente al loro oggetto. Il primo divieto ha riguardo alla riproduzione totale o parziale dell’atto, ossia dell’atto quale risulta dalla documentazione procedimentale. A tale figura il Legislatore si riferisce quando parla di pubblicazione di atti, senza ulteriori specificazioni.

Il secondo divieto riguarda, invece, la pubblicazione di quanto l’atto esprime dal punto di vista concettuale, sicchè rileva la pubblicazione fatta anche solo in modo riassuntivo o meramente informativo. A tale figura alludono il 7° comma dell’art. 114 e l’art. 329 comma 3 lett. b), ove si riferiscono al divieto di pubblicazione del contenuto dell’atto.

Occorre, inoltre, evidenziare come nel codice non vi sia completa coincidenza tra il regime di segretezza e quello di divulgazione degli atti, permanendo una distinzione tra segreto e divieto di pubblicazione, ovvero tra ciò che diviene conoscibile all’interno del procedimento e la sua divulgabilità (cfr. Cass. sez. I n. 16301/2014).

Il segreto, ai sensi dell’art. 329 c.p.p., concerne gli atti di indagine effettuati direttamente dall’Autorità giudiziaria o per iniziativa (o delega) della Polizia giudiziaria, e si traduce in un divieto di pubblicazione dei medesimi, fintanto che l’indagato non debba averne conoscenza (v. art. 114, co. 1). Qui il divieto suona assoluto, investendo sia la riproduzione dell’atto, parziale o totale, sia il suo contenuto.

Non rientrano, invece, nel divieto di pubblicazione tutti i documenti di origine extraprocessuale e non compiuti dal Pubblico Ministero o dalla Polizia giudiziaria.

Il divieto in discorso – che, si noti, non investe anche le indagini difensive – opera per tutta la durata delle indagini preliminari, finchè restano ignoti i potenziali autori del reato. Esso cadrà solo con la chiusura di tale fase.

Dal momento in cui è, invece, individuata la persona indagata, il divieto si modella in funzione del regime di conoscenza di ciascun singolo atto. A parte quelli al cui compimento abbia partecipato personalmente l’indagato o abbia assistito il suo difensore, tale divieto viene meno:

  • per gli atti ai quali avrebbero dovuto assistere i difensori, in virtù del conseguente avviso ex art. 366 c.p.p.;
  • nel caso di richiesta di archiviazione seguita da fissazione dell’udienza in camera di consiglio (art. 409, co. 2 c.p.p.);
  • o, ancora, nel caso in cui il pubblico ministero intenda richiedere il rinvio a giudizio ex art. 415 bis comma 2 c.p.p. (c.d. discovery atti di indagine).

Esistono poi atti, quale l’informazione di garanzia, che sorgono ab origine scevri dal divieto assoluto di pubblicazione di cui al comma 1 dell’art. 114 c.p.

Al fine di rendere la disciplina del segreto adeguata alle concrete esigenze delle indagini, la regola generale subisce due eccezioni: l’area coperta dal divieto di pubblicazione può essere modulata, quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, per effetto dei decreti motivati del Pubblico Ministero relativi alla desegratazione, ovvero alla segregazione di singoli atti, nonché all’imposizione di un autonomo divieto di pubblicazione con riguardo ad atti o notizie non più coperti dal segreto (v. art. 329, commi 2 e 3 c.p.p.).

Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che non sussiste un principio generalizzato e inderogabile di segretezza delle indagini che impedirebbe al Pubblico Ministero di rendere palese tutta l’attività di indagine già svolta e da svolgere, ben potendo essere disposta la discovery quando ciò sia necessario per la prosecuzione delle investigazioni (Sez. Un. n. 201209/1995).

Si noti, ancora, come la tutela alla riservatezza della persona sottoposta alle indagini non assume alcuno specifico rilievo in materia. Basti pensare alla sopra citata informazione di garanzia, che non è coperta da segreto e, quindi, risulta estranea al divieto di pubblicazione. Ciò che invece, con le disposizioni appena richiamate, si mira a tutelare è, oltre all’interesse di non pregiudicare l’attività investigativa, limparzialità del Giudice che sarà investito dal procedimento (alla cui tutela, com’è noto, si pone la stessa disciplina della separazione degli atti tra fascicolo del dibattimento e fascicolo del Pubblico Ministero).

Gli atti delle indagini preliminari che non sono stati mai coperti da segreto o per i quali è ormai venuto meno, non sono per ciò solo pubblicabili. Nei loro confronti opera una serie di divieti fissati dall’art. 114 commi 2 e 3, che includono pure gli atti dell’udienza preliminare.

Qualora non si proceda a dibattimento, il divieto di pubblicazione cade o con la conclusione delle indagini (quando, ad esempio, al loro termine è stato emanato un decreto penale di condanna) o con il termine dell’udienza preliminare (quando il processo si chiuda con una sentenza di non luogo a procedere o di condanna a seguito di giudizio abbreviato).

Se, invece, si procede a dibattimento, occorre distinguere. Gli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento sono pubblicabili sin dalla relativa formazione. Ove, però, l’atto viene trasferito dal fascicolo per il dibattimento a quello del Pubblico Ministero, essendosi accolta la relativa questione preliminare sollevata ex art. 491 c.p.p., il divieto di pubblicazione non può che ripristinarsi automaticamente. E tale divieto si estende anche all’atto che sia stato oggetto di lettura in una porzione del dibattimento tenuto a porte chiuse.

Gli atti che risultano contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero sono, invece, pubblicabili solo dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado. Fanno eccezione gli atti utilizzati per le contestazioni, che sono immediatamente pubblicabili.

Per quanto concerne gli atti compiuti in udienza predibattimentale, la regola è quella della loro libera pubblicazione; eccezioni sono introdotte solo per il dibattimento tenuto a porte chiuse ai sensi dell’art. 472 commi 1 e 2 c.p.p. (comma 4, art. 114).

Il medesimo comma 4° ed il 5° introducono, inoltre, due divieti di pubblicazione, che si caratterizzando per essere disposti dal Giudice, sentite le parti.

Il primo concerne gli atti già utilizzati per le contestazioni, qualora sia scattato il divieto di pubblicazione degli atti del dibattimento per essersi quest’ultimo svolto a porte chiuse.

Il secondo divieto, invece, concerne gli atti non segreti dei procedimenti speciali privi della fase dibattimentale, che sarebbero risultati di per sé pubblicabili con la chiusura delle indagini o al termine dell’udienza preliminare. Qui emerge l’esigenza di tutela per la privacy di testimoni e delle parti private, interdicendo la pubblicazione di atti che potrebbe causare pregiudizio alla loro riservatezza.

Il comma 6 vieta la pubblicazione delle generalità o dell’immagine del minore che assuma la qualità di testimone, persona offesa o danneggiato dal reato, ciò al chiaro fine di evitare l’identificazione del minore e quindi un pregiudizio alla sua personalità.

Finalizzato alla tutela della dignità della persona è il successivo comma 6 bis, che vieta la pubblicazione dell’immagine di chi si trovi sottoposto a restrizione della libertà personale, ripreso mentre si trova sottoposto all’uso di manette ai polsi o di altro mezzo di coercizione fisica. Il divieto cade ove sia la stessa persona a prestare il consenso alla ripresa. Dubbi permangono, atteso il silenzio della Legge, su come un tale consenso andrebbe validamente prestato.

Si noti, inoltre, coma la disposizione da ultimo citata appaia fornita di una scarsa efficacia sul piano sanzionatorio, posto che, esclusa l’operatività dell’art. 684 c.p. non trattandosi di un atto del procedimento, non resta che ripiegare sulla più debole responsabilità disciplinare.

L’art. 115 c.p.p.  ha, infatti, previsto un apposito titolo di responsabilità disciplinare a carico degli impiegati dello Stato o di altri enti pubblici, ovvero degli esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione (i giornalisti in particolare), che violano i divieti suddetti di pubblicazione.

Vengono fatte salve le sanzioni previste dalla legge penale, e tal fine viene in rilievo l’art. 684 c.p., il quale punisce con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da euro 51 ad euro 258 chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione. Trattasi di una contravvenzione, come tale punibile tanto a titolo di colpa, che di dolo.

La violazione dell’obbligo del segreto configura, invece, solitamente i delitti di rivelazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) o di rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.). Ad esempio, risponde del reato di rivelazione di segreto di ufficio, l’Ufficiale o Agente di Polizia giudiziaria che rivela a un giornalista il contenuto di una dichiarazione che ha ricevuto nel corso di indagini tuttora in corso e della quale l’imputato non ha ancora potuto acquisire conoscenza. Del reato di rivelazione di segreto professionale si rende, invece, colpevole il difensore dell’indagato che rivela il contenuto dell’interrogatorio che il pubblico ministero ha segretato.

 

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.