Riforma del codice penale e di procedura: le novità approvate in via definitiva dalla Camera

Con 267 sì e 136 contrari la Camera dei Deputati, il 14 giugno 2017, ha approvato in via definitiva la legge di riforma del codice penale e di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario.

Il provvedimento introduce modifiche di grande rilievo nell’ordinamento processual-penalistico, alcune delle quali entrano in vigore fin da subito, altre invece sono oggetto di specifiche deleghe che dovranno essere attuate dal Governo.

Riforma del codice penale

La prescrizione

La riforma, intervenendo sugli artt. 158, 159, 160 e 161 del codice, modifica la disciplina della prescrizione, prevedendo innanzitutto  l’estensione delle cause di sospensione:  per i reati commessi dopo l’entrata in vigore della legge, il termine di prescrizione resta sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a 18 mesi. Dopo la sentenza di condanna in appello, il termine resta ulteriormente sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a 18 mesi. Tuttavia, in caso di assoluzione ovvero di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o di dichiarazione di nullità della decisione, con conseguente restituzione degli atti al giudice ai sensi dell’articolo 604 c.p.p.,  la sospensione non opererà e se il proscioglimento arriva nel grado successivo di giudizio, il periodo per il quale si è estesa verrà riassorbito e computato ai fini del calcolo del termine di prescrizione. La sospensione, inoltre, si estende anche alla rogatoria all’estero, per una durata di sei mesi.

Viene introdotta una causa di interruzione della prescrizione, determinata dall’interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del P.M.. L’interruzione della prescrizione non potrà comunque comportare l’aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere anche per le principali fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione.

Le modifiche riguardano, poi, l’aumento del termine di prescrizione dei reati di induzione indebita, truffa aggravata, corruzione e corruzione in atti giudiziari, fissato in un termine pari alla pena edittale massima aumentata della metà (e non più di un quarto, come previsto in precedenza);

Viene introdotto il differimento del decorso per alcuni gravi reati compiuti in danno di minori (maltrattamenti in famiglia, tratta di persone, sfruttamento sessuale, violenza sessuale): il decorso prenderà avvio dal compimento della maggiore età della persona offesa, salvo che l’azione penale non sia stata esercitata in precedenza, nel qual caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato.

Estinzione del reato per condotte riparatorie

Con l’innesto dell’art. 162 ter c.p., la riforma introduce una nuova causa di estinzione del reato: nei reati perseguibili a querela il giudice potrà dichiarare l’estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. A differenza di quanto avviene per la prescrizione, le cui modifiche interesseranno solo i fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge, la nuova causa di riparazione si applicherà anche ai procedimenti in corso.

Inasprimento sanzionatorio

Vengono inasprite le pene previste per alcuni reati, quali:

– il voto di scambio politico-mafioso (reclusione dai 6 ai 12 anni);

– il furto in abitazione (reclusione da quattro a dieci anni);

 – il furto con strappo (reclusione da tre a sei anni);

– il furto aggravato (reclusione da due a sei anni);

– la rapina (reclusione da quattro a dieci anni);

– e l’estorsione (reclusione da sette a venti anni).

Oltre all’aumento di pena, in alcuni casi si prevede anche l’esclusione degli effetti del bilanciamento delle circostanze (es. furto in abitazione e furto con strappo).

Delega al Governo per la riforma del codice penale

Il Governo è chiamato, giusta delega contenuta nel disegno di riforma, a dare attuazione alle modifiche di seguito indicate.

Procedibilità di alcuni reati

Viene introdotta la procedibilità a querela dell’offeso per tutti i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, eccetto i casi seguenti:

    • delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) e reati contro il patrimonio;
    • quando la persona offesa è incapace per età o per infermità;
    • quando ricorrono particolari circostanze aggravanti;
    • nei reati contro il patrimonio, quando il danno arrecato alla persona sia di rilevante gravità.

Misure di sicurezza personali 

Viene introdotto espressamente il principio di irretroattività nell’applicazione delle misure di sicurezza ed una revisione il regime del c.d. doppio binario (applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza), al fine di recare il minor sacrificio possibile della libertà personale.

Casellario giudiziale

Gli obiettivi che il Governo è chiamato a perseguire nell’attuare la riforma in materia di casellario sono la semplificazione e la riduzione degli adempimenti amministrativi e la conformazione al nuovo panorama legislativo, nazionale e comunitario, in materia di privacy.

Viene prevista l’eliminazione delle iscrizioni al fine di adeguarle alla attuale durata media della vita umana e l’eliminazione dell’iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Sono inoltre ridefiniti i limiti temporali per l’eliminazione delle iscrizioni di condanne per fatti di modesta entità.

Riforma processo penale

Definizione del procedimento per incapacità dell’imputato

Viene introdotta la distinzione tra incapacità reversibile e irreversibile: se, a seguito degli accertamenti svolti, risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento in modo irreversibile, il giudice, revocata l’eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Elezione di domicilio

In caso di elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, deve essere comunicato all’autorità procedente, insieme alla dichiarazione di elezione, anche l’assenso del difensore domiciliatario.

Indagini preliminari

Viene introdotta la facoltà della persona offesa dal reato di chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela, decorsi 6 mesi dalla presentazione della denuncia, le quali potranno essere rese a condizione che ciò non pregiudichi il segreto investigativo.

In ordine agli accertamenti tecnici non ripetibili, viene previsto che qualora, prima del conferimento dell’incarico al consulente da parte del P.M., la persona indagata formuli riserva di promuovere incidente probatorio, la riserva perde efficacia se l’incidente non è effettivamente richiesto entro 10 giorni.

Allo scadere del termine di durata massima delle indagini preliminari il P.M. dovrà decidere entro 3 mesi se chiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale, così obbligando il P.M. ad assumere una posizione rispetto alla notizia di reato; in caso contrario l’indagine sarà avocata dal procuratore generale presso la corte d’appello.

Viene esteso a 20 giorni (in luogo di 10) il termine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini.

Oltre che per i delitti commessi con violenza alla persona, anche per il furto in abitazione o con strappo,  il P.M. dovrà notificare all’offeso la richiesta di archiviazione concedendogli 30 giorni (non più 20) per opporsi.

Nel caso in cui non accolga la richiesta di archiviazione, il giudice dovrà fissare entro 3 mesi la data dell’udienza in camera di consiglio; successivamente all’udienza dovrà provvedere sulle richieste entro il termine di 3 mesi nel caso in cui non ritenga necessarie ulteriori indagini.

Il decreto di archiviazione è nullo se emesso in mancanza dell’avviso alla persona offesa, prima della scadenza del termine entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti, o prima della presentazione dell’atto di opposizione. In caso di nullità, l’interessato avrà 15 giorni per proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica; il tribunale, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. In caso contrario, è prevista la condanna della parte privata che ha proposto il reclamo al pagamento delle spese del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende.

Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

La sentenza emessa in sede di udienza preliminare sarà impugnabile in appello, anziché direttamente in cassazione. Su di essa decide la Corte d’appello, con rito camerale partecipato.

Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello, possono presentare ricorso in Cassazione l’imputato e il P.G. per i soli motivi di cui alle lettere a), b), e ) dell’art. 606 c.p.p. Su tale impugnazione, decide la Corte di Cassazione in camera di consiglio.

Requisiti della sentenza

La sentenza dovrà indicare anche i risultati acquisiti ed i criteri di valutazione della prova adottati avendo riguardo:

    • all’accertamento dei fatti e alle circostanze relative all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
    • alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza;
    • alla responsabilità civile da reato;
    • all’accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione di norma processuali.

Riti speciali

Novità  anche in tema di giudizio abbreviato e sentenze di patteggiamento.

Giudizio abbreviato: se la richiesta dell’imputato è presentata subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l’eventuale termine (massimo 60 giorni) chiesto dal P.M. per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa; in questo caso l’imputato potrà revocare la richiesta di giudizio abbreviato.

La richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare comporta la sanatoria delle eventuali nullità (non assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (eccetto quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare questioni sulla competenza territoriale del Giudice.

In caso di richiesta subordinata ad integrazione probatoria, che venga poi negata dal giudice, l’imputato può chiedere che il processo sia comunque definito all’udienza preliminare o chiedere il patteggiamento.

Se il rito abbreviato riguarda un delitto è confermata la diminuzione della pena di un terzo; se invece si tratta di contravvenzione, la pena è ridotta alla metà.

Patteggiamento: quando nella sentenza di patteggiamento occorre correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella denominazione o nel computo, vi provvede lo stesso giudice che ha emesso la sentenza. In caso di impugnazione del provvedimento da parte del P.M. alla rettifica provvede la Corte di Cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza.

Il ricorso per Cassazione da parte del P.M. e dell’imputato contro la sentenza che accoglie il patteggiamento può essere presentato soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato (vizi della volontà), al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione del fatto e alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.

Ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie

Il valore di un giorno di pena detentiva è ridotto da 250 a 75 euro. Una norma speciale sul ragguaglio è prevista per il procedimento per decreto penale di condanna: il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 e non può superare di tre volte tale ammontare.

Impugnazioni

Introdotte rilevanti novità anche in tema di impugnazioni:

    • l’impugnazione può essere proposta personalmente dall’imputato purché non si tratti di ricorso per cassazione;
    • l’atto di impugnazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, anche l’indicazione delle prove delle quali si deduce l’inesistenza o l’omessa o erronea valutazione;
    • è prevista l’inappellabilità anche delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con una pena alternativa;
    • è reintrodotto il c.d. concordato sui motivi in appello: le parti potranno concludere un accordo sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d’appello, da sottoporre al giudice d’appello, che deciderà̀ in merito in camera di consiglio. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del concordato i procedimenti per i delitti di cui all’art. 51, co. 3-bis e 3-quater, per i reati sessuali e i procedimenti contro delinquenti dichiarati abituali, professionali o per tendenza. Se l’accordo comporta una rideterminazione della pena, anche la nuova pena dovrà essere concordata tra le parti e sottoposta al giudice: se il giudice decide di non accogliere il concordato tra le parti, ordina la citazione a comparire al dibattimento; la richiesta e la rinuncia perdono effetto ma potranno essere riproposte nel dibattimento. Il P.G. presso la Corte d’appello dovrà indicare criteri idonei a orientare la valutazione di tutti i P.M. del distretto rispetto al concordato sui motivi in appello.
    • E’ prevista la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando l’appello è proposto dal P.M. contro la sentenza di proscioglimento e si basa sulle valutazioni della prova dichiarativa.

Procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione

Nell’ambito della rimessione del processo penale, in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione, le parti private che l’hanno richiesta potranno essere condannate a pagare una somma eventualmente aumentata fino al doppio in ragione della causa di inammissibilità del richiesta di rimessione (importi adeguati ogni biennio in base alle variazioni Istat).

Viene prevista l’applicazione del rito camerale partecipato anche al ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali.

Nei casi di inammissibilità previsti dall’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), b), c) e d), la Corte dichiara senza formalità di procedura l’inammissibilità del ricorso; sempre senza formalità la Cassazione può dichiarare l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento e contro la sentenza che accoglie il concordato sui motivi in appello; se il giudice d’appello conferma la sentenza di proscioglimento, il ricorso per cassazione è possibile solo per i vizi di cui all’art. 606, lettere a), b) e c) c.p.p.; la parte non potrà provvedere personalmente alla presentazione del ricorso per cassazione.

In caso di inammissibilità del ricorso, la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino al triplo in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, con adeguamento biennale degli importi.

Le sezioni semplici potranno disporre la rimessione alle Sezioni Unite anche quando i giudici della sezione non concordino con un principio di diritto già enunciato dalle SS.UU.; le SS.UU. possono enunciare il principio di diritto anche d’ufficio, quando il ricorso sia stato dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta.

La Cassazione può procedere all‘annullamento della decisione senza rinvio della causa al giudice di merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e, quanto alla rideterminazione della pena, se può essere effettuata sulla base delle statuizioni del giudice di merito.

In tema di ricorso straordinario per la correzione dell’errore materiale o di fatto, la rilevazione d’ufficio dell’errore può essere effettuata senza formalità, ma entro 90 giorni dalla deliberazione.

Organizzazione dell’ufficio del P.M.

Quando esercita l’azione penale per i reati previsti nel codice dell’ambiente o per i reati comunque comportanti un pericolo o un pregiudizio per l’ambiente, il P.M., nell’informare il Ministero dell’ambiente e la Regione interessata, deve dare notizia dell’imputazione.

Fra i processi ai quali deve essere assicurata prioritaria trattazione sono inseriti anche quelli relativi ai delitti di corruzione.

Tra le funzioni del procuratore della Repubblica è inserita anche quella di assicurare l’osservanza delle norme relative all’iscrizione delle notizie di reato nel registro.

Partecipazione al dibattimento a distanza

La partecipazione a distanza diviene la regola nei seguenti casi:

    • quando la persona si trova in carcere per uno dei delitti di cui agli artt. 51, comma 3- bis, e 407, c.2, lett. a) n. 4) c.p.p. (la partecipazione a distanza si applica anche alle udienze civili);
    • quando la persona è ammessa a misure di protezione.
      La presenza fisica in udienza può comunque essere prevista dal giudice con decreto motivato (mai però per i detenuti soggetti alle misure di detenzione speciale di cui all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario.

Fuori dalle ipotesi obbligatorie, la partecipazione a distanza può essere disposta dal giudice, con decreto motivato, anche quando vi siano ragioni specifiche di sicurezza o quando il dibattimento sia particolarmente complesso o debba essere assunta la testimonianza di un recluso

Delega al Governo per la riforma del processo penale

La legge delega il Governo ad intervenire sulla materia della disciplina delle intercettazioni, del regime delle impugnazioni penali e della disciplina dell’ordinamento penitenziario.

Intercettazioni

Operazioni captative: nella selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il P.M. dovrà assicurare anche la riservatezza degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo o contenenti dati sensibili non pertinenti all’accertamento delle responsabilità penali o irrilevanti ai fini delle indagini perché riferiti esclusivamente a fatti o circostanze ad esse estranei.

Gli atti non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare dovranno essere custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento della conclusione della procedura ex art. 268, cc. 6 e 7, c.p.p. Venuto meno in quel momento il divieto di pubblicazione di cui all’art. 114, c. 1, c.p.p., i difensori delle parti possono ottenere copia degli atti e trascrizione delle intercettazioni ritenuti rilevanti dal giudice o il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari.

Ai fini della richiesta di giudizio immediato o del deposito successivo all’avviso di conclusione delle indagini, il P.M., quando rilevi che tra gli atti sono presenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili per le ragioni sopra indicate, dovrà chiederne lo stralcio (qualora la procedura non si sia già svolta).

Viene introdotta una nuova fattispecie di reato volta a punire la diffusione del contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche captate fraudolentemente, con finalità di recare danno alla reputazione. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell’ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

La delega prevede inoltre la semplificazione dell’impiego delle intercettazioni nei procedimenti per i reati più gravi contro la pubblica amministrazione.

Viene introdotta un’articolata disciplina regolante l’immissione di captatori informatici (cd. Trojan) in dispositivi elettronici portatili. La disciplina che il Governo è chiamato ad attuare, deve prevedere:

    • l’attivazione del microfono solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;
    • la registrazione audio sarà avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale tecnico incaricato, su indicazione della p.g., che dovrà indicare ora di inizio e fine della registrazione e darne atto nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni;
    • l’attivazione del dispositivo sarà sempre ammessa quando si procede per i delitti ex art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p.; fuori da tali casi, nei luoghi di cui all’art. 614 c.p. soltanto se sia in corso l’attività criminosa, nel rispetto dei requisiti previsti per le intercettazioni telefoniche;
    • il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni che rendono necessaria questa specifica modalità di intercettazione ai fini delle indagini;
    • il trasferimento delle registrazioni deve avvenire soltanto verso il server della Procura e al termine della registrazione il captatore informatico deve essere disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di p.g. operante;
    • è previsto l’utilizzo solo di programmi informatici conformi ai requisiti tecnici stabiliti con apposito decreto ministeriale;
    • quando ricorrano concreti casi di urgenza specificamente indicati che rendano impossibile la richiesta al giudice, solo per i delitti di cui all’art. 51, c. 3-bis e 3-quater c.p.p., il P.M. potrà disporre l’utilizzo di captatori, salvo convalida del giudice entro 48 ore;
    • i risultati delle intercettazioni ottenuti tramite impiego di trojan potranno essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo; potranno essere utilizzati in procedimenti diversi solo se indispensabili per l’accertamento di reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ex art. 380 c.p.p.;
    • i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede non potranno essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili.

Regime delle impugnazioni

In materia di impugnazione, il Governo dovrà attuare le seguenti previsioni:

    • nei procedimenti di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione sarà consentito solo per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello;
    • il procuratore generale presso la corte di appello potrà appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del p.m. presso il giudice di primo grado;
    • il p.m. sarà legittimato ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;
    • l’imputato sarà legittimato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse nel dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”.

Delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario

Il disegno di legge contiene infine anche la delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario, che dovrà ispirarsi, fra gli altri, ai seguenti criteri e principi direttivi:

    • semplificazione delle procedure per le decisioni del magistrato e del tribunale di sorveglianza, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, fatta eccezione per le decisioni riguardanti la revoca delle misure alternative alla detenzione;
    • revisione di modalità e presupposti di accesso alle misure alternative e delle preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari;
    • previsione di attività di giustizia riparativa;
    • aumento di opportunità di lavoro retribuito intramurario ed esterno e di attività di volontariato;
    • interventi a tutela delle donne recluse e delle detenute madri.

Legge di riforma:

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Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.